STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE AMBROSIANA
ART. 1)
E’ costituita l’associazione denominata: ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE AMBROSIANA
Ovvero, in forma abbreviata AMLA
L’associazione ha sede in Milano, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in via Lanzone numero 31, non ha fini di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.
ART. 2)
L’associazione ha per scopo la difesa della professionalità medico-legale in tutte le sue espressioni.Tale obbiettivo dovrà essere raggiunto:
a) vigilando sull’ammissione all’Albo dei Consulenti Tecnici dei Tribunali di Milano e provincia, sensibilizzando i rappresentanti della Magistratura sulla necessità di nominare solo persone qualificate, controllando la corretta redazione delle Consulenze Tecniche d’Ufficio ed il comportamento dei Consulenti Tecnici, sia sotto il profilo deontologico che culturale, anche promuovendo, allo scopo, l’istituzione di un osservatorio permanente;
b) rapportandosi con le imprese di assicurazioni cercando, da un lato, di uniformare i tariffari praticati, quanto meno in funzione del grado di esperienza del fiduciario e delle prestazioni fornite e, dall’altro, proponendosi come associazione con finalità di crescita culturale anche all’interno dell’impresa, in grado quindi di garantire un servizio professionale sempre qualificato, aggiornato e valido;
c) contattando le associazioni di avvocati di Milano e provincia in modo da costituire un punto di riferimento corretto ed affidabile, proponendosi anche in questo caso nella prospettiva di una crescita culturale reciproca tramite incontri interdisciplinari;
d) vigilando sulla corretta applicazione dei tariffari stabiliti dall’Ordine dei Medici ed intervenendo con lo stesso per correggere e censurare palesi violazioni della professionalità medico-legale, anche sotto il profilo etico e deontologico, tra i medici stessi e nei confronti delle altre Istituzioni (Magistratura, Imprese assicurative, Ordine Forense);
e) promuovendo l’aggiornamento culturale e professionale degli iscritti, in collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio (Università, USSL) e con le società scientifiche esistenti.
ART. 3)
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari, aggregati, sostenitori:
a) sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. Essi designano al loro interno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo;
b) sono soci ordinari i medici iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano e provincia, specializzati in medicina legale, che ne abbiano fatto richiesta e la cui iscrizione sia approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo in carica;
c) sono soci onorari quelle personalità che hanno dato e danno lustro alla medicina legale. Essi sono nominati a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo in carica;
d) sono soci aggregati gli odontoiatri e i medici non specialisti in medicina legale: i soci aggregati limitano i loro compiti all’ affiancamento del medico – legale per quanto concerne gli aspetti tecnici e specialistici della branca di loro competenza lasciando al medico legale la valutazione del nesso eziologico, del danno alla persona. Etc.
La domanda di adesione deve essere corredata dalla firma di due soci ordinari e deve esser approvata dal Consiglio Direttivo in carica”.
e)sono soci sostenitori gli enti, le società ed i privati che contribuiscano con liberalità e finanziamenti alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi e alla realizzazione degli obiettivi della associazione.
Hanno diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali e per le modifiche dello Statuto i soli soci fondatori e ordinari.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità, radiazione pronunciata dal Collegio dei Probiviri, e per la perdita dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.
ART. 4)
ORGANI SOCIALI
o Presidente
o Assemblea dei Soci
o Consiglio Direttivo
o Segretario
o Tesoriere
o Collegio dei Probiviri
ART. 5)
IL PRESIDENTE
E’ il legale rappresentante della Associazione.
Viene eletto dalla Assemblea dei Soci.
Presiede il collegio dei probiviri e fa parte del Consiglio Direttivo.
ART. 6)
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è l’organo costituito dai soci ordinari e fondatori in regola con il pagamento delle quote associative.
L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione del segretario in carica.
COMPITI:
a) Discute l’attività della associazione svolta nel corso dell’anno;
b) Elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri su presentazione di autocandidature da parte degli interessati;
c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annua per le diverse categorie dei soci;
d) Su proposta del Consiglio direttivo approva a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti modifiche allo Statuto;
e) L’Assemblea e’ validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
f) L’Assemblea preliminarmente elegge un presidente e un segretario verbalizzante;
g) Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti;
ART. 7)
CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ l’organo direttivo della Associazione; è costituito da sette membri più il Presidente che non ha diritto di voto e dura in carica tre anni o almeno fino alla elezione del Consiglio Successivo.
E’ costituito dal presidente, da tre soci fondatori (designati dagli stessi) e da tre soci ordinari o fondatori eletti dall’assemblea. Fa parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, anche un rappresentante dei soci aggregati nominato dagli stessi.
Al suo interno nomina un segretario e un tesoriere.
Dopo i primi due mandati, i membri del Consiglio Direttivo saranno tutti eletti direttamente dall’assemblea dei soci fondatori e ordinari.
COMPITI:
a) Elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell’assemblea;
b) Esamina le domande di iscrizione dei nuovi soci deliberandone la accettazione o il rigetto;
c) Delibera la cessazione dei soci e ne dà comunicazione alla assemblea;
d) Propone alla assemblea l’importo delle quote associative annue per le diverse categorie dei soci;
e) Convoca l’assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci;
f) Decide la costituzione dei gruppi di lavoro nominandone i componenti e fissandone il campo di azione;
g) Propone all’assemblea dei soci ordinari le eventuali modifiche dello statuto;
h) Propone all’assemblea la nomina dei soci onorari.
Il Consiglio è convocato dal segretario che lo presiede.
E’ validamente costituito con la presenza di almeno cinque consiglieri.
Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
In caso di impedimento del segretario, provvede alla nomina di un nuovo segretario e convoca, se del caso, l’assemblea per la nomina di un nuovo consigliere.
ART. 8)
IL SEGRETARIO
a) Tiene i rapporti con altre associazioni professionali, con le autorità sanitarie e giurisdizionali e con società e aziende operanti nel settore delle assicurazioni.
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendone l’ordine del giorno e redigendone il relativo verbale.
ART. 9)
IL TESORIERE
COMPITI:
a) Amministra il patrimonio della Associazione;
b) Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
ART: 10)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E’ costituito dal Presidente della Associazione e da due membri eletti dall’assemblea tra i soci ordinari o fondatori, che non ricoprano altre cariche in organi sociali.
Resta in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili, ma non con mandato consecutivo (fatta eccezione per il presidente).
COMPITI:
a) Dirime le vertenze tra i soci su richiesta del Consiglio Direttivo o dei soci interessati, con funzioni arbitrali;
b) Emette, se del caso, provvedimenti disciplinari: diffida, censura,decadenza.