A.M.L.A. – NORME DI COMPORTAMENTO NELL’ ATTIVITA’ MEDICO LEGALE
GLOSSARIO
- Medico legale: qualunque medico e odontoiatra che si trovi a svolgere attività medico-legale.
- Medico curante: qualunque medico e odontoiatra che abbia avuto in cura il paziente in qualunque fase della vicenda clinica.
- Medico legale fiduciario di Compagnie d’Assicurazione: qualunque medico e odontoiatra che eserciti attività medico-legale in forma continuativa per conto di Compagnie d’Assicurazione. In tale definizione non sono ricompresi i medici e gli odontoiatri che prestano la medesima attività in forma occasionale.
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Le presenti norme raccomandano i principi e le regole che debbono essere osservati nell’esercizio dell’attività medico-legale.
Art. 2
La condotta medico legale deve essere consona al decoro e alla dignità della professione, ispirandosi a criteri di obiettività e rigore scientifico. L’esercizio dell’attività medicolegale si fonda sulla consapevolezza delle responsabilità etiche, giuridiche e deontologiche e deve essere estraneo a condizionamenti di qualsivoglia natura. Dovere del medico legale è pertanto la formulazione di un giudizio tecnico tale da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle presenti norme.
QUALIFICA
Art. 3
Il medico legale deve attenersi, per quanto concerne la carta intestata, alle norme della Legge 175/92 e successive modifiche.
Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 della suddetta legge possono contenere solo le seguenti indicazioni:
I. Nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, recapito del professionista, orario delle visite o di apertura al pubblico.
II. Titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco.
III. Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
L’uso della qualifica di specialista in Medicina Legale è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma. È vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguita all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.
Il medico non specialista in Medicina Legale può far menzione della particolare disciplina che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità, ma che non inducano in errore o in equivoco sul possesso del titolo di specializzazione. Tale facoltà è concessa quando il medico abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme in tema di autorizzazione e vigilanza di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può tuttavia costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
L’essere iscritto all’albo dei CTU del Tribunale non costituisce un titolo di studio, un titolo accademico, né di specializzazione o di carriera e può chiaramente indurre in equivoco il pubblico ignaro. Il medico deve pertanto astenersi dal riprodurre tale indicazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici chirurghi e dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e sulle carte professionali.
AGGIORNAMENTO E COMPETENZA PROFESSIONALE
Art. 4
Il medico legale ha l’obbligo di aggiornarsi in materia scientifica, etico-deontologica e giuridica, al fine di garantire valutazioni di carattere tecnico che siano fondate su presupposti scientifici condivisi e che siano coerenti ed esaustive rispetto alle esigenze giuridiche del caso.
Art. 5
Il medico legale non deve assumere incarichi che non sia in grado di affrontare sul piano tecnico-scientifico e giuridico per sua formazione ed esperienza professionale.
Art. 6
Il medico legale, indipendentemente dal committente, è tenuto a redigere relazioni tecniche che rispondano a requisiti di chiarezza, completezza e precisione in tutte le loro parti.
INCOMPATIBILITÀ
Art. 7
Il medico curante non deve svolgere funzioni medico-legali d’ufficio o di parte nei casi che interessino il paziente da lui assistito, al fine di garantire la massima obiettività clinica e medicolegale.
Il medico legale che, formalmente ovvero informalmente, si sia già espresso in un caso di interesse medico-legale non può rivestire il ruolo di consulente d’ufficio ovvero di controparte.
Art. 8
Il medico legale fiduciario di Compagnie d’Assicurazione deve astenersi dal rivestire il ruolo di consulente tecnico d’ufficio in cause che vedano coinvolte la Compagnia per la quale presta opera di consulenza.
Il medico legale fiduciario di Compagnie d’Assicurazione, nell’assumere incarichi a favore del danneggiato, deve, ove possibile, verificare quale sia la controparte al fine di garantire prestazioni obiettive e trasparenti verso l’assistito, di tutelare il rapporto fiduciario consulenziale con la Compagnia e di evitare conflitti di interesse.
Art. 9
Le disposizioni di cui al precedente articolo si intendono estese anche ai dipendenti e/o consulenti con attività continuativa di enti previdenziali e assistenziali e ai medici dipendenti o convenzionati con il SSN o con strutture private convenzionate e non.
ONORARI PROFESSIONALI
Art.10
Nell’esercizio della libera professione il medico legale è tenuto a richiedere onorari che siano commisurati alla complessità della prestazione, tenendo altresì conto delle competenze, dell’esperienza e dei mezzi impegnati. Lo stesso è
tenuto ad informare preliminarmente l’assistito del prevedibile costo della prestazione.
Il medicolegale deve rifiutarsi di accettare onorari che non garantiscano il decoro e la dignità professionale, evitando quindi di mettere in atto condotte che configurino concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.
ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI
Art. 11
Il medico legale può richiedere accertamenti clinici e strumentali di carattere non invasivo. Tale richiesta deve essere sempre preceduta da esaustiva informazione al paziente circa gli obiettivi non clinici della medesima e deve sempre essere finalizzata, a prescindere dalla parte rappresentata, al solo raggiungimento della verità scientifica.
Art.12
Il medico legale avente funzioni di consulente tecnico d’ufficio, qualora autorizzato dal Magistrato, può fare richiesta di accertamenti al solo scopo di fornire un giudizio tecnico aderente alle necessità del caso.
Art. 13
Il medico legale incaricato dal paziente o dalla Compagnia può richiedere ulteriori indagini solamente laddove queste rispondano a concrete esigenze di accertamento medico-legale, astenendosi da approfondimenti clinici e/o strumentali che non siano motivati.
Art.14
Attesi gli obblighi generali del medico di tutela della salute fisica, il medico legale, qualunque ruolo rivesta, è tenuto a suggerire ulteriori accertamenti nel solo interesse clinico del paziente qualora ne rilevi l’indicazione clinica.
RAPPORTO CON I COLLEGHI
Art. 15
Il rapporto tra medici legali deve ispirarsi a principi di rispetto reciproco e considerazione dell’attività professionale di ognuno. In ottemperanza al principio deontologico di colleganza, le eventuali divergenze di giudizio tecnico non debbono divenire elementi conflittuali personali nei confronti dei colleghi e non
debbono in alcun modo condizionare eventuali future prestazioni tecniche d’ufficio nelle quali il collega rappresenti una delle parti.
RAPPORTO CON IL PAZIENTE
Art. 16
Il medico legale, a prescindere dalla parte rappresentata e dal contesto valutativo, è tenuto ad adottare un comportamento consono al proprio ruolo, nel pieno rispetto della dignità del paziente.
Art. 17
Il medico legale è sempre tenuto a prestare il dovuto ascolto al paziente, nel rispetto della professionalità e della deontologia medica. Lo stesso ha altresì l’obbligo di sottoporre sempre a visita il paziente qualora ciò rappresenti momento tecnico necessario di un accertamento valutativo sulla persona.
Art. 18
Il medico legale incaricato dal paziente è tenuto a fornirgli dettagli esplicativi del giudizio tecnico formulato, così da garantire un’adeguata attività di assistenza, specialmente nei casi di non univoca interpretazione.
Lo stesso è altresì tenuto alla restituzione della documentazione clinica e iconografica eventualmente acquisita per la valutazione del caso.
ACCERTAMENTO TECNICO D’UFFICIO
Art. 19
La data di inizio di un accertamento d’ufficio ed eventuali differimenti debbono essere fissati almeno quattro settimane rispettivamente dopo il conferimento di incarico e dopo la data prefissata, fatti salvi particolari motivi di urgenza, così da consentire ai consulenti di partecipare, garantendo in tal modo i diritti delle parti. Il medico legale nominato d’ufficio, nel rispetto del periziando e dei colleghi, deve astenersi dal fissare l’inizio delle operazioni di sabato, nei giorni festivi e prefestivi e al di fuori dei consueti orari di lavoro. Eventuali cambiamenti di giorno e/o ora di inizio delle operazioni debbono essere comunicati tempestivamente ai consulenti e/o ai legali.
Art. 20
Il medico legale, sempre nel rispetto delle norme procedurali, in accordo con le parti, deve essere disponibile ad eventuali spostamenti di giorno e/o ora in casi di giustificato impedimento di uno dei consulenti delle parti.
Art. 21
In conformità con l’art. 62 del Codice di Deontologia Medica, in casi di particolare complessità clinica e in ambito di responsabilità professionale, il medico legale, titolare per formazione e competenza di ogni attività peritale e consulenziale sulla persona, è tenuto all’associazione con collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Art. 22
Il medico legale nominato d’ufficio in ambito civilistico deve sempre dare spazio al contraddittorio, ascoltare i consulenti tecnici delle parti e tenere conto delle opinioni espresse, di cui deve essere dato conto nel verbale di consulenza. A conclusione delle discussioni tecniche e addivenuto ad un giudizio, qualora questo sia stato reso noto, il medico legale nominato d’ufficio non deve modificarlo in assenza di ulteriore discussione con i consulenti tecnici delle parti.
Art. 23
Il medico legale nominato d’ufficio si impegna a far conoscere alle parti il proprio orientamento, ovvero, in caso di riserva, a trasmettere le proprie conclusioni ai consulenti prima del deposito, a meno di disposizioni di legge ovvero indicazioni del Magistrato.
Art. 24
Il medico legale nominato d’ufficio è tenuto a trasmettere ai consulenti delle parti l’esito di eventuali accertamenti disposti nel corso della consulenza tecnica, così come l’eventuale documentazione acquisita successivamente all’inizio delle operazioni.
ACCERTAMENTO TECNICO DI PARTE
Art. 25
Il medico legale nell’espletamento di prestazioni di parte deve ispirarsi ai principi base di cui all’articolo 2 delle presenti norme deontologiche. In particolare la
consulenza di parte deve unicamente tendere ad interpretare le evidenze scientifiche disponibili nel rispetto di una rigorosa oggettività valutativa.
Art.26
Il medico legale non deve partecipare in nessuna veste ad imprese commerciali o di altra natura che ne condizionino l’indipendenza professionale e l’obiettività di giudizio.
Art.27
Nelle sedute collegiali, il medico legale nominato dalle parti è tenuto all’osservanza del principio deontologico di colleganza, finalizzato a mantenere un clima sereno. Lo stesso è tenuto a presentarsi puntualmente all’inizio delle operazioni consulenziali.
ARBITRATO
Art.28
Il medico legale nominato per la Compagnia deve attivarsi affinché al terzo arbitro venga fornita adeguata documentazione di provenienza assicurativa (condizioni generali e speciali di polizza, appendici, valore del capitale assicurato, tabella di riferimento) così da garantire un celere svolgimento dell’arbitrato. Lo stesso è inoltre tenuto a far predisporre dalla Compagnia l’atto di compromesso già firmato.
Art. 29
Il medico legale nominato di parte è tenuto a firmare il più celermente possibile il lodo e/o verbale arbitrale e a riconsegnarlo in tempi brevi.